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22, February, 2012

A.N.A.M.A.

Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d'Affari

Archivio di settembre, 2010

Berlusconi cerca un’altra casa vicino a Villa Certosa in Porto Rotondo

Scritto da Redazione il settembre - 30 - 2010

Secondo la Nuova Sardegna, quotidiano sardo, il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, cerca una nuova villa in Costa Smeralda, proprio vicino a Villa Certosa. Ciò non comporterà la vendita appunto di villa Certosa, anzi ne aggiungerà una seconda in zona.

L’operazione sarà fatta dalla società Idra Immobiliare, proprietaria anche di Villa Certosa, splendida dimora acquistata tempo fa dal Cavaliere da Laura Rusconi, parente dei più noti editori.

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Novità sul canone Rai : gli anziani poveri non pagano

Scritto da Redazione il settembre - 29 - 2010

Gli ultra 75 enni con un reddito complessivo (unitamente a quello del coniuge) che non deve superare € 6.713,98 (516,46 euro per tredici mensilità) non pagano il canone RAI. Il provvedimento mjirta ad agevolare solo i soggetti anziani che versano in condizioni di particolare disagio socio-economico. Tra le condizioni fondamentali vi è anche quella che vuole che il beneficiario dell’agevolazione non deve convivere con soggetti diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio (esempio i figli) . Il tetto reddituale dei 6.713,98 riguarda il reddito imponibile e quello soggetto a imposte sostitutive o a ritenute a titolo d’imposta (quali interessi su depositi bancari, postali, Bot e CCT), ed esclude i redditi esenti Irpef (come le rendite Inail o le pensioni agli invalidi civili), prima casa, Tfr e a tassazione separata. Una riflessione viene spontanea: ma chi vive con poco più di 500 euro al mese in due non dovrebbe avere come prima preoccupazione il pagamento del canone. Con molta probabilità non ha nemmeno la televisione.

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Vuoi collaborare con Anama

Scritto da Redazione il settembre - 28 - 2010

Anama da la possibilità a chi ama scrivere di collaborare con il sito.  La Redazione accoglie i contributi di tutti coloro che hanno idee, interessi e novità da riferire ad un pubblico di professionisti dell’immobiliare e del credito. Inviate le vostre news alla mail info@anama.it e dopo la necessaria verifica di congruità saranno pubblicate con il risalto che meritano. Attendiamo fiduciosi i componimenti che devono essere assolutamente inediti.

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Fondocasa punta al raddoppio. Per il 2013 quota 300 punti vendita

Scritto da Redazione il settembre - 27 - 2010

Alessandro Pollero e il suo Gruppo FONDOCASA lanciano il piano di sviluppo triennale della sua rete di agenzie immobiliari. Con 150 punti operativi ed una lunga tradizione nel settore FONDOCASA punta al raddoppio nel 2013, per giungere a quota 300 punti vendita.

Un obiettivo ambizioso che gli uomini di Pollero pensano di raggiungere mediante la messa in campo di due direttive : una interna ed una rivolta ad operatori free e/o facenti parte di altri gruppi. Si punta quindi ad aumentare il numero dei consulenti immobiliari all’interno delle agenzie sollecitando l’inserimento di oltre 30 nuove figure professionali entro la fine del 2010, e a favorire lo sviluppo delle agenzie supportandole economicamente dove ciò si rendesse necessario.

Una grande novità è rappresentata dal “contratto di prova”: soluzione commerciale con cui il candidato agente immobiliare, non ancora parte del gruppo, può provare i servizi, senza investire alcuna royalties e liberarsi senza nessun vincolo contrattuale al termine dei dodici mesi. Una rivisitazione completa del concetto di franchising immobiliare e del legame che tiene stretta la rete al suo Franchisor (Nella foto: il presidente di Fondocasa Spa, Alessandro Pollero).

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Limiti di iscrizione per l’ipoteca immobiliare

Un cittadino si è opposto all’iscrizione di ipoteca sulla casa, voluta da Equitalia Spa per una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad un debito di 916,93 euro. La Cassazione da ragione al cittadino e condanna Equitalia Polis a pagare la lite decretando che l’ipoteca non può essere iscritta. La Redazione ha deciso di pubblicare integralmente il dispositivo con relativo commento.

Organo: CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE

Numero sentenza : 4077/2010

Sintesi : L’IPOTECA IMMOBILIARE, QUANDO RAPPRESENTA UN ATTO PREORDINATO E STRUMENTALE ALL’ESPROPRIAZIONE, PUÒ ESSERE ISCRITTA SOLO SE IL DEBITO DEL CONTRAENTE È SUPERIORE A 8.000 EURO.

IL CASO

L’ ipoteca immobiliare, quando rappresenta un atto preordinato e strumentale all’espropriazione, può essere iscritta solo se il debito del contraente è superiore a 8.000 euro. Questo è quanto affermato nella sentenza n. 4077/2010 della Corte di Cassazione, che adegua così l’importo limite per l’iscrizione immobiliare a quello per l’espropriazione.

La vicenda trae origine dall’opposizione di un cittadino all’iscrizione ipotecaria effettuata su un immobile di sua proprietà. L’iscrizione in questione dipendeva dal mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata e relativa a un preteso credito di natura non chiaramente specificata, ammontante a 916,93 euro.

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia ha identificato l’azione come opposizione all’esecuzione e, nel merito, ha annullato l’iscrizione, in quanto il credito garantito non arrivava agli 8.000 euro previsti come limite minimo dall’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973.

Equitalia spa ha allora impugnato la sentenza del Giudice di Pace, direttamente con ricorso in Cassazione. Il cittadino, dal canto suo, ha opposto controricorso, sostenendo che la società avrebbe dovuto piuttosto impugnare la sentenza tramite Appello.

L’ente creditore ha invano proseguito sostenendo la legittimità dell’iscrizione ipotecaria anche per cifra inferiore al limite di 8.000 euro. Le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno, infine, confermato la condanna di Equitalia spa per aver iscritto ipoteca sulla casa di un cittadino con un debito di soli 916,93 euro.

IL COMMENTO

Con la sentenza n. 4077/2010 la Corte di Cassazione stabilisce che l’ipoteca immobiliare è atto precedente alla promozione di esecuzione immobiliare ed è vincolata agli stessi limiti di valore. Questa interpretazione della Corte è in contrasto non solo con quanto sostenuto dall’ente creditore, ma anche con la giurisprudenza consolidata in materia.

Equitalia spa sostiene, infatti, che l’iscrizione sia legittima. In base agli articoli 76 e 77 D.P.R. 602/73, il limite minimo di 8.000 euro corrisponderebbe solo all’avvio di espropriazione immobiliare. Sarebbe invece consentito iscrivere ipoteca anche per importi inferiori.

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, l’iscrizione ipotecaria sarebbe autonoma e indipendente rispetto al procedimento esecutivo, poiché il legislatore ne avrebbe escluso la natura esecutiva, riformando l’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992.

La Corte giunge invece a una decisione differente, affermando che non è legittimo iscrivere ipoteca su beni immobili, per importi inferiori a 8.000 euro. La Corte ritiene, infatti, che l’ipoteca svolga la sua funzione in sede di giudizio di esecuzione, garantendo al creditore cosiddetto «iscritto» il soddisfacimento in via preferenziale sul ricavato della vendita. Si consente, così, l’estensione all’ipoteca della disciplina prevista per l’esecuzione.

Per comprendere come la Cassazione sia giunta a tale interpretazione, ripercorriamo qui di seguito i passaggi salienti della vicenda, così come esposti dalla Suprema Corte.

 Con atto di citazione notificato nell’aprile del 2007 alla società Gest Line spa (oggi Equitalia spa), un cittadino ha proposto opposizione all’iscrizione ipotecaria sull’immobile di sua proprietà, dato che tale iscrizione derivava dal mancato pagamento di una cartella mai notificata e relativa a un preteso credito di natura tributaria, ma non chiaramente specificata, ammontante a 916,93 euro.

 Il Giudice di Pace, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione, ha qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione, annullando l’iscrizione in quanto il credito garantito era inferiore a 8.000 euro, limite minimo ex D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e successive modifiche.

 La società ha impugnato la decisione del Giudice di Pace, deducendo:

1. con il primo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, lett. e-bis, poiché spetterebbe alle Commissioni Tributarie giudicare le controversie in materia d’iscrizioni ipotecarie (ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77) ;

2. Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, ritenendo che il limite minimo di 8.000 euro sia solo per l’avvio

dell’espropriazione immobiliare e che si possa invece iscrivere ipoteca per importi inferiori a 8.000 euro.

 Il cittadino ha notificato allora controricorso, sostenendo l’infondatezza e l’inammissibilità dell’impugnazione avversa. Il ricorso della società, infatti, avrebbe dovuto essere proposto mediante Appello e non per Cassazione, poiché si rivolgeva a una sentenza emessa dopo l’entrata in vigore del D.Lvo n. 40/2006.

Dopo aver analizzato la sentenza del Giudice di Pace, il ricorso di Equitalia spa e il controricorso del cittadino, così come sopra esposto, la Corte puntualizza quanto segue.

 All’epoca del ricorso di Equitalia spa, le sentenze pronunciate sulle opposizioni all’esecuzione potevano essere impugnate solo con ricorso per Cassazione, pertanto tale ricorso è da ritenersi ammissibile.

 Così come le controversie in tema di fermo di beni mobili (di cui all’art. 86 del DPR n. 602/1973), anche le controversie in tema d’iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d’imposte o tasse.

 Nel ricorso introduttivo, Equitalia spa ha sostenuto invece che la controversia esulasse dalla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguardante la legittimità o meno di un’ipoteca (ex art. 77 del DPR n. 602/1973).

 Dal fascicolo di primo grado risulta che l’iscrizione fosse effettuata a garanzia di un credito di natura tributaria, tuttavia la Corte non ritiene questo dato come sicuro, poiché nell’indicare il titolo del debito non pagato si utilizza l’espressione “totale tributi/entrate”.

Alla luce di tali considerazioni, il primo e il secondo motivo del ricorso proposto da Equitalia spa vengono entrambi rigettati.

Riguardo al primo motivo, la Corte osserva che – come sostenuto dalla stessa Equitalia – la controversia in questione non riguardava l’ottenimento del pagamento di imposte o tasse, bensì la legittimità di un’ipoteca, pertanto non si trattava di caso spettante a una Commissione Tributaria.

Per quanto concerne il secondo motivo, la Corte rileva che anche per l’ipoteca, atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, è previsto il limite stabilito per l’espropriazione stessa.

Formuliamo dunque, come segue, la massima espressa dalla Suprema Corte in questa sentenza.

L’ipoteca non può essere iscritta, se il debito del contribuente non supera gli 8.000 euro (limite ridotto ad € 5.000,00 dall’art. 16-bis, comma 1, lett. a, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, solo con riferimento ai debiti iscritti a ruolo ai sensi degli artt. 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, Legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Il quesito che appare d’obbligo, a questo punto, concerne la disciplina da applicare all’ipoteca iscritta per importi inferiori, poiché la Cassazione non si pronuncia a riguardo. Non sono state precisate, quindi, le modalità e i soggetti titolari della cancellazione, nonché gli effetti del pignoramento immobiliare avente a oggetto un bene su cui sia stata impropriamente iscritta ipoteca. Attendiamo perciò la prassi applicativa, successiva alla pronuncia in commento.

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili, n. 4077 del 2010

Sul ricorso proposto da:

spa Equitalia Polis, selettivamente domiciliata in Via Camozzi,1 presso lo studio dell’avv. Adriano Giuffrè, che la rappresenta e difende per procura in atti; Ricorrente

contro

D. M. Giovanni, selettivamente domiciliato in Roma, via G.Tornielli 46 presso lo studio Alfonso Prota, rappresentata e difesa per procura in atti dall’avv. Antonio Malafronte; Controricorrente

Per la cassazione della sentenza n. 3770/2007, depositata dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia in data 25/6/2007.

OGGETTO :  Opposizione all’esecuzione.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/2/2010 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Giuffrè;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola;

la corte

rilevato che con atto di citazione notificato il 13/4/2007 alla spa Gest Line (oggi spa Equitalia Polis), D. M. Giovanni ha proposto opposizione alla iscrizione ipotecaria effettuata sull’immobile di sua proprietà, sito in Castellammare di Stabia, Via G.Pascoli 16, asserendo che la stessa era dipesa dal mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad un preteso credito di natura sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 euro;

che nella contumacia della convenuta, il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha innanzitutto qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione e dopo aver ritenuto la propria competenza (rectius, giurisdizione), è passato all’esame del merito, all’esito del quale ha annullato l’iscrizione perché il credito garantito non arrivava agli 8.000,00 euro previsti come limite minimo dall’art. 77 del DPR n. 602/1973 e succ. mod.;

che la spa Equitalia Polis ha impugnato l’anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. E) bis del D.Lvo n.546/1992 (nel testo in vigore dal 12/8/2006 per effetto della modifica introdotta dal DL n.223/2006, convertito nella legge n. 248/2006), in quanto il giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che la predetta novella aveva attribuito alle Commissioni Tributarie la cognizione di qualsiasi controversia in materia d’iscrizioni ipotecarie ai sensi dell’art. 77 del DPR n. 602/1973;

che con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art.77 del DPR n.602/1973, in quanto il Legislatore aveva fissato il limite minimo di 8.000,00 euro solo per l’avvio della espropriazione immobiliare, consentendo perciò d’iscrivere ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia;

che così riassunte le doglianze della ricorrente, osserva il collegio che il D. M. ha notificato controricorso con il quale ha sostenuto l’infondatezza e, ancor prima, l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, che rivolgendosi contro un sentenza emessa dopo l’entrata in vigore del D.Lvo n.40/2006, avrebbe dovuto essere proposta mediante appello e non con ricorso per cassazione;

che quest’ultima eccezione non può essere condivisa perché nel sistema all’epoca vigente, le sentenze pronunciate sulle opposizioni all’esecuzione potevano essere impugnate soltanto con ricorso per cassazione;

che tanto puntualizzato, giova rammentare che al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all’art. 86 del DPR n. 602/1973 (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: C.Cass. 2008/ 14831 e 2009/6593), anche quelle in tema d’iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d’imposte o tasse (C. Cass. 2009/6594);

che nel ricorso introduttivo la spa Equitalia ha sostenuto che la controversia esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario perché riguardava la legittimità o meno di un’ipoteca ex art. 77 del DPR n. 602/1973;

che al rigetto del ricorso consegue la condanna della spa Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi oltre agli accessori di legge;

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna la spa Equitalia Polis al pagamento di lite, che si liquida in complessivi 2.700,00 euro; 200,00 dei quali per esborsi, oltre agli accessori di legge.

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Presidenza Nazionale ANAMA rinviata ad Ottobre

Scritto da Redazione il settembre - 27 - 2010

La programmata riunione della Presidenza Nazionale ANAMA, prevista per domani 28 settembre nella sede di Roma è stata rinviata. La causa di tutto questo un piccolo intervento chirurgico a cui si è sottoposto il presidente nazionale Paolo Bellini al setto nasale. Infatti il leader di ANAMA soffriva da tempo di apnee notturne che gli causavano disagi alla respirazione ed all’ossigenazione generale. Giovedì 23 settembre scorso il prof. Francesco Lunghi primario del reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Civile di Monselice, in provincia di Padova, è intervenuto correggendo il setto nasale di Bellini intervenendo in anestesia generale. Per questa ragione al presidente Bellini gli è stato imposto di seguire alcuni giorni di assoluto riposo, al riparo dal sole e dalle intemperie. L’organo politico di ANAMA sarà quindi riconvocato verso la terza settimana di Ottobre sempre a Roma. La Redazione formula i migliori auguri di pronta guarigione al presidente Bellini.

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Attenzione al fai da te nell’immobiliare!

Scritto da Redazione il settembre - 19 - 2010

Attenzione al “fai da te” nell’immobiliare. Anche se può sembrare facile acquistare o vendere una casa o un negozio, tanto più se si utilizzano le opportunità offerte da internet, è invece “pericolosissimo” sottoscrivere contratti ed accordi scritti senza l’assistenza di un professionista preparato e competente.  Se da un lato il “fai da te” è stata la fortuna di portali come eBay e in parte anche per la compravendita di auto, moto e strumenti elettronici dall’altro non si può scherzare con un settore che porta con se cifre considerevoli, con insidie legali e normative di difficile individuazione. Prima di comprare casa sono molte le azioni preventive da fare che oggi ci sembra giusto elencare per dare un contribuito concreto a tutti i nostri lettori:

1 – Individuazione dell’immobile che si vuole acquistare. Ricordiamo che non è sufficiente leggere i giornali o consultare i portali immobiliari in internet per avere un quadro preciso del bene che si va ad acquistare. E’ fondamentale procedere con un particolareggiato sopralluogo, dove verificare lo stato in essere dell’immobile, degli impianti, del funzionamento delle reti fognarie, degli allacciamenti e di ogni altro elemento che compone la casa (serramenti, pavimenti, rivestimenti, bagni, parquette, umidità, grondaie, tetto, coibentazione termica e soprattutto acustica solo per elencarne alcune);

2 – Verifica dei vincoli, pesi e gravami. Una formula contrattuale che sta a significare che l’immobile deve essere libero da ipoteche (e quando c’è un mutuo l’ipoteca è automatica), da servitù a favore di altre proprietà, come per esempio servitù di passaggio, o servitù di veduta, o da vincoli imposti dal condominio come per esempio il divieto di tenere animali domestici. Sembra una forzatura ma invece è pura verità: se l’assemblea di condominio, all’unanimità ha deliberato che in quella palazzina nessuno può tenere animali in casa il divieto può essere fatto valere in Tribunale.

3 – Certezza sulla commerciabilità dell’immobile. Un bene immobile non può essere oggetto di regolare compravendita se in esso vi sono opere abusive, o se il suo reddito non è stato dichiarato nell’ultima Dichiarazione dei redditi. Inoltre va fatta attenzione all’eventuale diritto di prelazione a favore dei confinanti, come per esempio per un appezzamento agricolo che prima di essere venduto a Terzi va proposto ritualmente all’affittuario o al confinante coltivatore diretto, i quali a parità di prezzo hanno “precedenza” su altri nell’acquisto del terreno.

4 – Presenza delle certificazioni. Oggi più che mai è fondamentale verificare che gli impianti tecnologici e l’intero immobile sia dotato delle necessarie certificazioni: per l’impianto elettrico, per quello igienico sanitario e per quello energetico,. Infatti oltre alla verifica della perfetta manutenzione della caldaia è fondamentale che il bene sia munito dell’Attestato di Certificazione Energetica, obbligatorio sia per vendere che per locare un bene immobile. E poi è buona norma munirsi della Concessione edilizia o del Permesso di costruire oltre al certificato di Abitabilità (oggi Agibilità) nel quale sono contenute le dichiarazioni dell’ufficio tecnico comunale proprio in merito alla realizzazione a “perfetta regola d’arte” delle strutture e degli impianti.

5 – Corrispondenza catastale. La legge recente sul riordino del patrimonio immobiliare ha imposto la corrispondenza dei dati catastali alla realtà per poter procedere con il rogito notarile, che è l’atto pubblico dove avviene il passaggio della proprietà. In questo caso è necessario munirsi di una visura catastale aggiornata, delle planimetrie catastali e dell’estratto autentico di mappa per fare le necessarie verifiche ed eventualmente individuare le anomalie che possono, alla fine, inficiare la celebrazione dell’atto notarile.

Già questo fa capire che per vendere un immobile non è sufficiente accordarsi, magari con una stretta di mano, sul prezzo di vendita o sulle modalità di pagamento. E’ fondamentale scavare molto di più all’interno di norme, regole, obblighi e verifiche che se non fatte in tempo possono mettere in estrema difficoltà le parti in contratto, la banca nel caso di finanziamento e il notaio che se tutto non combacia non potrà mai rogitare. E c’è ancora chi pensa di poter far tutto questo da solo?

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Fimaa, Fiaip e Anama : riprenda il dialogo

Scritto da Redazione il settembre - 18 - 2010

Non è più possibile far finta di niente! Se non si riprendono i rapporti tra le tre associazioni più rappresentative del settore immobiliare possono “passarci sopra la testa” provvedimenti governativi non graditi e nuove aggregazioni associative che non hanno nulla a che fare con la battaglia sindacale, con il progetto comune della creazione del professionista immobiliare e creditizio del futuro. Inutili risultano le iniziative delle singole associazioni quando il Palazzo attende il contatto con la Consulta nazionale dell’Intermediazione. E questo argomento non può essere messo da parte: solo se ci presentiamo uniti al Governo potremo definire le procedure che stanno alla base della qualifica professionale, del diritto alla provvigione, delle condizioni di accesso alla professione e dei percorsi formativi oltre ad influire nell’aggiustamento dei termini normativi che riguardano i mediatori del credito. In un periodo nel quale la politica sta andando verso il federalismo fiscale ed amministrativo (con tutto il positivo ed il negativo che detta nuova organizzazione sociale porta con sé) non possiamo privare la categoria di un organismo nazionale riconosciuto ed accettato dal Parlamento. Leggi il resto »

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Ripresa immobiliare anche grazie al Golf

Scritto da Redazione il settembre - 18 - 2010

Il Ministro del Turismo Maria Vittoria Brambilla ha proposto in Consiglio dei Ministri un disegno di legge, approvato nell’ultima seduta, che promuove la realizzazione di impianti golfistici, definendone i requisiti ed incentivando la costruzione di strutture ricettive turistico-alberghiere, veri e propri resort, collegate ai campi. Quattro articoli che intendono “promuovere la diffusione del gioco del golf in Italia”, favorendo la costruzione di nuovi impianti. Ad oggi in Italia si contano circa 200 campi siti anche “in aree naturali protette”. A dare il via alla realizzazione degli impianti golfistici saranno l’ente parco nazionale e dell’ente gestore delle aree marine protette” garantendo anche “servizi e il pernottamento per i turisti”. Quindi avanti con le iniziative immobiliari, trascinate dalla passione per il Golf che resta ancora lo sport più praticato al Mondo.

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Gabetti : aumento di capitale e accordo sul debito con le banche

Scritto da Redazione il settembre - 18 - 2010

Gabetti Property Solutions spa aumenta il capitale con un’inizione di 25 milioni di euro che vengono forniti da per 7,1 milioni di euro dalla Famiglia Giordano (ACOSTA srl) e da Marcegaglia; per 6,5 milioni di euro sempre da Giordano, Marcegaglia e dai soci Giovanni e Elio Gabetti, Gian Luigi Croce e Maria Teresa Trussoni titolari di crediti verso la società. Per le restanti somme ci pensano le Banche e il mercato azionario. La Gabetti ha ottenuto nel 2007 ricavi complessivi per 67.68 milioni di euro, EBIT negativo di 20.36 milioni, perdite per 23.96 milioni. La posizione finanziaria netta negativa si attesta sui 211.43 milioni e il patrimonio netto è di 68.13 milioni, con debiti per complessivi 168.60 milioni.

I soci della Gabetti sono:

Giancarlo Giordano – 29.668% – tramite Acosta S.r.l.

Steno Marcegaglia – 17.296% – tramite Marcegaglia S.p.A.

Giovanni Gabetti – 9.783%

Assicurazioni Generali S.p.A. – 8.398%, di cui:direttamente – 5.190% e tramite Generali Properties S.p.A. – 3.208%

Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. – 7.26% – tramite Sipi Investimenti S.p.A.

Elio Gabetti – 6.737%

Umberto Botti – 5% – tramite United Business Holding S.p.A.

Immobiliare Nord Ovest S.r.l. – 3.208% – tramite MR Capital S.r.l.

Maria Teresa Trussoni – 0.123%

Gian Luigi Croce – 2.454%

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

Presidente onorario: Giovanni Gabetti

Presidente: Elio Gabetti

Vice Presidente: Steno Marcegaglia

Amministratore Delegato: Ugo Giordano

Consigliere: Gian Luigi Croce

Consigliere: Claudio De Albertis

Consigliere: Giancarlo Giordano

Consigliere: Maurizio Dallocchio

Consigliere: Davide Angelo Mario Passero

Consigliere: Emma Marcegaglia

Consigliere: Andrea De Vido

Consigliere: Ugo Antonio Maria Molinari

Consigliere: Stefano Scovoli

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Enasarco partono le dismissioni

Scritto da Redazione il settembre - 18 - 2010

Brunetto Boco, presidente della fondazione ENASARCO reputa concluso l’iter operativo del piano di dismissioni dell’Ente e afferma che dopo 4 anni “si è pronti a dare il via al colossale piano di vendita”. Queste le dichiarazioni del leader della cassa di previdenza degli agenti e dei rappresentanti di commercio che lancia i numeri di riferimento: 15.000 appartamenti a Roma, 2.000 a Milano e 1.000 in giro per l’Italia. Inoltre 800 milioni di valore di immobili a destinazione commerciale. E dopo 18 mesi Boco conferma che sono state esperite le gare europee selezionando le società e i player nazionali ed esteri che avranno l’incarico di commercializzare il patrimonio immobiliare dell’Ente e che a breve pubblicheremo.

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La Cassazione si esprime dopo l’abrogazione del Ruolo Mediatori

Scritto da Redazione il settembre - 18 - 2010

Dopo la riforma sul Ruolo e della nostra professione ecco una delle prime pronunce della massima Corte che fornisce gli orientamenti giurisprudenziali in materia. Anche in questo caso “tutto cambia perché nulla cambi“. Infatti al geometra che tenta di rivendicare il diritto alla provvigione (e non a competenze professionali, per assistenza tecnica, e quant’altro) la Cassazione ribadisce che tale diritto resta in capo agli agenti immobiliari iscritti in CCIAA. Nonostante la soppressione del ruolo, che tanti hanno demonizzato come la summa dei mali del mondo, ecco ribadire il copncetto che la provvigione spetta solo a chi ha i requisiti per essere iscritto al REA o nel Registro delle Imprese ed ha dato inizio all’attività.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.16147/10 nei giorni scorsi ha preso una posizione chiara contro coloro che esercitano abusivamente la professione di agente immobiliare.

Il caso.

La pronuncia della Corte è nata dalla “causa giudiziaria intentata contro un imprenditore edile da parte di un geometra, libero professionista, che aveva svolto un’attività mediatoria per la vendita di un complesso edilizio”. “Dopo aver vinto in primo grado, il giudice di appello ha rilevato che dalla documentazione e dagli atti processuali emergeva l’esistenza di un contratto di mediazione tipica e di conseguenza il diritto alla provvigione spettava solo se si era iscritti al Ruolo presso la Camera di Commercio. Il Geometra libero professionista, ricorrendo in Cassazione, ha fatto valere il fatto che nelle more del giudizio era intervenuto il Decreto Legislativo del 26 marzo 2010 che ha soppresso il Ruolo dei Mediatori per trasferirlo all’interno del Registro delle Imprese. Tuttavia la Cassazione ha rilevato che il provvedimento non poteva essere applicato anche ai rapporti già esauriti.

Il principio cardine.

La Corte è però andata oltre pronunciando anche un principio fondamentale per il futuro del mercato intermediazione immobiliare. Secondo la Cassazione infatti “il Decreto Legislativo del marzo scorso ha sì soppresso il Ruolo dei mediatori immobiliari ma non ha abrogato la legge che lo impone. Pertanto l’intermediazione immobiliare resta soggetta alla dichiarazione di inizio attività, da presentare alla Camera di Commercio competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti”.

Conseguenze.

- Il Governo ha sì abolito il Ruolo dei mediatori immobiliari ma non ha abrogato la legge. Pertantorimangono in vigore le prescrizioni previste per svolgere l’attività.

- In assenza di abrogazione della legge che impone l’iscrizione al Ruolo delle Camere di Commercio per chi esercita attività di intermediazione immobiliare, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che sono iscritti ora nel Ruolo e in futuro nel Registro Imprese o nel Rea tenuti sempre dalla Camera di Commercio”.

I requisiti richiesti.

- I requisiti sono sanciti dalla legge professionale n. 39/89.

- La Camera di Commercio ne verifica il possesso e iscrive i relativi dati nel Registro delle Imprese , se l’attività è svolta in forma di impresa, nel REA (Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative se l’attività è in forma individuale (Gianluca Buratelli).

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