Salve! Non sei ancora registrato al sito? Registrati. Se invece ti sei già registrato Collegati.
4, February, 2012

A.N.A.M.A.

Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d'Affari

Archivio per la categoria: ‘La parola a…’

La Cassazione con le sentenza nn. 12568 e 13789 del giugno 2011 (che possono leggersi sul n. 5/2011 della Rivista dell’Abi, il Notiziario i Giurisprudenza del Lavoro) torna sul tema dell’uso di investigatori privati incaricati di accertare che i dipendenti non commettano illeciti a danno del patrimonio del datore di lavoro, giacchè come affermava Ludovico Barassi nel potere direttivo non vi è solo il comando, vi è anche la sorveglianza: attività di controllo che accompagna e segue il comando. Leggi il resto »

Popularity: 2%

A distanza di circa un anno dall’entrata in vigore del legge n. 10 del 26 febbraio 2011, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 225 del 29 dicembre 2010 (c.d. decreto mille proroghe) cominciano a vedersene gli effetti pratici soprattutto, per quel che qui interessa, rispetto al suo difficile raccordo col c.d. collegato lavoro (legge n. 183 del 2010) e con le novità da quest’ultimo introdotte in materia di lavori flessibili e contratti a tempo determinato e termini di decadenza. Leggi il resto »

Popularity: 3%

La violazione dell’art. 4 Statuto Lavoratori, legittimazione ed interesse ad agire

Scritto da Avv. Annaclara Conti il dicembre - 30 - 2011

Con la decisione del 19 marzo 2011 la Corte d’Appello di Napoli affronta la questione relativa al potere del singolo lavoratore di agire per la declaratoria d’illegittimità dell’installazione e dell’uso di un impianto audiovisivo in difetto di preventivo consenso delle r.s.a. (nel caso di specie si trattava di un impianto di localizzazione satellitare basato sulla tecnologia c.d. Gps – Global Positioning System – collocato su automezzi aziendali, capace di individuare l’esatta posizione della vettura, nonché di seguirne con precisione il percorso) e per la conseguente rimozione dell’apparecchio o dell’inibizione del controllo, ove, però, dalla detta violazione dell’art.4, 2° comma, legge n. 300 del 1970, non siano derivati pregiudizi o conseguenze di sorta a carico del lavoratore ricorrente (cfr. App. Catania 24 dicembre 2005, per procedere all’installazione è necessario tentare l’accordo con tutte le rappresentanze sindacali presenti nell’azienda che intenda introdurre l’apparecchiatura di controllo, in mancanza di che ci si può rivolgere alla Direzione provinciale del lavoro, oggi Direzione Territoriale del Lavoro). Leggi il resto »

Popularity: 3%

Lombardia: classe energetica obbligatoria negli annunci immobiliari

Scritto da Redazione il dicembre - 14 - 2011

Il Consiglio regionale ha approvato la delibera che prevede l’obbligo di specificare, negli annunci commerciali di vendita o affitto, la classe energetica di ogni immobile. L’obbligo si configura sia con la vendita tramite intermediario, sia che la vendita sia assistita dal privato.

In Lombardia la classe energetica sarà obbligatoria negli annunci

Eccoci giunta alla scadenza d’anno e come già avevano promesso la scorsa primavera  è stata approvata dal Consiglio regionale della Lombardia la delibera che prevede l’obbligo di inserimento della classe energetica di un edificio o unità immobiliare all’interno degli annunci di vendita e affitto corrispondente. L’obbligo si applicherà a tutti gli Leggi il resto »

Popularity: 6%

Il contratto di acquisto degli immobili in costruzione

Scritto da Redazione il ottobre - 4 - 2011

Acquistare un immobile in costruzione è oggi, con molta probabilità, un contratto più sicuro di un tempo. Infatti le novità introdotte dal D. Lgs. n. 122 del 2005 hanno fornito un’importante tutela a favore dell’acquirente, soprattutto per le somme che versa in anticipo e per gli stati di avanzamento dei lavori. Ma prima di addentraci nella procedura e nei contenuti del contratto è bene stabilire cosa si intende per “immobili in corso di costruzione”. Secondo l’accezione utilizzata nel Decreto, si deve intendere un immobile per il quale, al momento della stipulazione dell’accordo preliminare, sia stato già richiesto in Comune il Permesso di Costruire, ma che non sia ancora ultimato. Infatti per il Decreto 122/2005 l’ultimazione del fabbricato ha luogo, quando sono già state eseguite le finiture e questo a differenza del concetto di “ultimazione”, utilizzato in altre norme del nostro ordinamento – per le quali un immobile è ultimato quando il fabbricato è realizzato “al rustico”. Ciò porta a stabilire che il “fabbricato è ultimato” quando l’immobile si trova nelle condizioni per richiedere il Certificato di Agibilità. La ratio del decreto sta nel fornire all’acquirente privato (persona fisica) le garanzie contro il rischio di dissesti che intervengano nella sfera patrimoniale del venditore – costruttore. Basti pensare a cosa succede se il fabbricato compravenduto non viene ultimato con conseguente perdita dell’investimento. Per questo motivo, il Decreto prevede l’obbligo per il costruttore di prestare garanzia, tramite fideiussione bancaria o assicurativa, a favore dell’acquirente, per l’importo identico alla somma di tutti i pagamenti che l’acquirente esegue prima dell’acquisto definitivo della proprietà. E quindi sia per la caparra che per gli acconti. La norma in questione prescrive poi un contenuto minimo tipico del contratto preliminare stipulato tra il venditore – costruttore e il privato.

Il contratto in questi casi deve contenere:

1. tutti i dati previsti dal codice civile per le note di trascrizione e di iscrizione (in particolare, quelli catastali, d’identificazione precisa del bene compresi i confini);

2. la descrizione del bene principale e delle relative pertinenze di uso esclusivo (l’abitazione e la sua conformazione, il garage, la cantina e il giardino esclusivo);

3. gli estremi degli atti d’obbligo e delle convenzioni stipulati per l’ottenimento dei Permessi, e relativi anche al Piano di lottizzazione, delle varianti e di ogni altro strumento atto a fornire l’autorizzazione alla costruzione ( con la precisazione dei vincoli da essi derivanti);

4. le caratteristiche tecniche della costruzione (il computo metrico estimativo, con descrizione dei materiali e delle finiture);

5. i termini massimi di esecuzione della costruzione (data di fine lavori);

6. l’indicazione precisa del prezzo pattuito e di ogni altro costo, spesa o corrispettivo da versare, oltre ai termini e alle modalità di pagamento (comprese le quietanze dei vari pagamenti e della caparra);

7. gli estremi della fideiussione a garanzia delle somme versate (bancaria o assicurativa);

8. l’indicazione delle eventuali ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli gravanti il cantiere (con l’ammontare degli importi, la banca beneficiaria, il titolo da cui derivano, le pattuizione espresse che obbligano il costruttore a determinate azioni e quando queste obbligazioni  dovranno trovare compimento – se prima o dopo la stipulazione del contratto definitivo);

9. estremi del permesso di costruire o della sua richiesta (o di altri documenti abilitativi, varianti, autorizzazione degli Enti o denunce);

10. identificazione delle eventuali imprese appaltatrici (in regola con il DURC – documento unico di regolarità contributiva, e il POS – piano operativo della sicurezza).

Al contratto preliminare, inoltre devono essere allegati, con documentazione a parte e sottoscritta:

a. il capitolato con l’indicazione dei materiali da usare, l’elenco delle finiture e degli accessori concordati tra le parti;

b. gli elaborati del progetto di massima ed esecutivo, in base al quale è stato chiesto il Permesso o presentata la DIA, o l’ultima variante del progetto originario.

Bisogna ricordare che la norma di cui si parla si applica ed è efficace solo nei casi in cui il contratto preliminare venga stipulato dopo la richiesta del Permesso di Costruire (o dopo la presentazione della Denuncia di Inizio Attività, nei casi in cui essa sia sufficiente per la realizzazione di nuovi fabbricati).

Popularity: 5%

Aspettativa non retribuita e immodificabilità unilaterale del contratto di lavoro

Scritto da Avv. Annaclara Conti il settembre - 30 - 2011

Con la recente sentenza 26 aprile 2011, n° 9346 la Cassazione (che può leggersi in Not. Giur. Lav. 2011, n. 4) ha affermato che a prescindere dalla computabilità o meno di talune assenze ai fini del computo del periodo di comporto, e a maggior ragione laddove per tale motivo esso non sia stato superato, risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio dell’immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell’obbligazione retributiva, sia, nel caso di specie, con la norma contrattuale collettiva che espressamente subordina la concessione dell’aspettativa alla richiesta del lavoratore interessato.

I giudici di legittimità hanno in sostanza ribadito il principio fondamentale nella disciplina dei rapporti di lavoro subordinato, secondo cui la retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (artt. 1206, 1256, 1258 c.c.), ovvero sia stato stipulato un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro, in forza del quale le parti convengano che per un certo tempo non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni. Leggi il resto »

Popularity: 19%

Obbligatoria la conciliazione per le liti civili

Scritto da Redazione il settembre - 22 - 2011

La mediazione nelle liti civili diventa un vero e proprio obbligo. Dal 21 marzo 2011 infatti, la parte coinvolta in una lite, civile o commerciale, è obbligata a cercare in via preliminare un accordo amichevole con la controparte.

Lo stabiliscono due decreti: il D.L. 28/2010 (articolo 5, comma 1) e il D.M.18 ottobre 2010 n.180 e il regolamento di modifica (D.M. 6 luglio 2011 n. 145) oltre alle varie Circolari ministeriali emanate dal2010 inavanti (vedi al riguardo www.giustizia.it).

In una prima fase la mediazione obbligatoria interessa i seguenti ambiti:

  • locazioni
  • diritti reali
  • divisioni
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • comodato
  • affitto di azienda
  • risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
  • risarcimento del danno da diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Tra meno di un anno e precisamente dal 20 marzo 2012 entra in campo anche tutta la materia legata al condominio con le sue liti e RC auto.

Quali sono i vantaggi?

Con la mediazione – conciliazione obbligatoria si punta alla riduzione dei tempi di soluzione delle liti, evitando le lungaggini della giustizia ordinaria, che si fa in Tribunale con avvocati, cancellieri e giudici, riducendo i costi. Infatti non serve un avvocato per tentare la conciliazione e raggiungere l’accordo tra le parti. Va detto che se la proposta avanzata dal mediatore non sarà accettata, la parte che l’ha rifiutata dovrà sobbarcarsi le spese di giustizio – anche nel caso in cui risultasse vincitore in tribunale – se il contenuto della sentenza definitiva corrisponde a quello della proposta mediatoria.

Le nuove norme

La mediazione civile (conciliazione) obbligatoria è disciplinata dal decreto legislativo 28/2010 (articolo 5, comma 1) e dal decreto ministeriale180. Inpratica il cittadino che vuole avvalersi di questo strumento giuridico deve inoltrare la domanda all’organismo di conciliazione. Ad oggi sono 160 gli organismi accreditati dal ministero della Giustizia. Se un cittadino si rivolge ad un avvocato per una delle materie di conciliazione questi ha il dovere di informare il cliente dell’obbligo di puntare prima di tutto sulla mediazione per la soluzione della questione.

La procedura

Per dare avvio alla Conciliazione si paga 40 euro e si presenta la domanda. Entro due settimane l’organismo di conciliazione scelto dal cittadino (l’elenco degli organismi è pubblicato sul sito del ministero della Giustizia) fissa un incontro con la controparte. Il mediatore ha la funzione di raggiungere l’accordo che meglio tutela gli interessi di entrambe le parti. Il tentativo deve concludersi entro quattro mesi. Se l’accordo viene raggiunto, l’intesa viene sottoscritta dalle parti e la “causa” è chiusa. Se invece le posizioni rimangono distanti, si passa al Tribunale ordinario.

Da ricordare

La conciliazione obbligatoria può essere svolta da professionisti non necessariamente avvocati. Serve comunque un’abilitazione e un’organizzazione atta a svolgere la mediazione. In sintesi:

  • è uno dei metodi più veloce di risoluzione delle dispute
  • è più economico che altri sistemi alternativi
  • le parti hanno la certezza di una data certa per l’udienza
  • si può salvare ed addirittura, consolidare il rapporto con la controparte
  • si garantisce velocità nella preparazione della procedura
  • è possibile ottenere una soluzione soddisfacente per tutte le parti
  • e se le parti non giungono ad un accordo, non perdono alcun diritto:rimangono libere di abbandonare le trattative in qualsiasi momento.

Popularity: 5%

Scadenzario fiscale Settembre 2011

Scritto da Massimo De Divitiis il settembre - 5 - 2011

(A Cura del Collega Avv. Massimo de Divitiis di Trieste)

Cari Colleghi,

Bentornati al Lavoro! sperando che quest’ultimo quadrimestre dell’anno risulti meno peggio di quanto molti dati potrebbero far temere ed in attesa di conoscere l’ incidenza che avrà sulle nostre aziende la versione finale e definitiva della c.d. maxi-manovra di Ferragosto, vediamo quelle che, ad oggi, sarebbero le scadenze di questo mese.

E cominciamo: Leggi il resto »

Popularity: 6%

Procacciatori di affari ed agenzie immobiliari

Scritto da Massimo De Divitiis il agosto - 5 - 2011

A cura del Collega Avv. Massimo de Divitiis di Trieste

Navigando qualche giorno fa per siti immobiliari alla ricerca di qualche spunto per la nostra rubrica mensile, mi sono imbattuto in un titolo che non poteva non attirare la mia attenzione:

“I PROCACCIATORI D’AFFARI NON POSSONO OPERARE PER CONTO DELLE AGENZIE IMMOBILIARI: COSÌ HA RISPOSTO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO”

Il Post, a firma di un autorevole Collega di Bologna, rappresentava l’ ultimo atto di una discussione che si protraeva da parecchi mesi (per l’esattezza da Settembre 2010) riguardo la prassi di alcune Camere di Commercio di iscrivere al Registro delle Imprese Procacciatori di Affari – in quanto tali, ovviamente, non dotati dei requisiti per l’ Iscrizione all’ ormai defunto Ruolo – come “Procacciatore d’affari nel settore Immobiliare” e/o come “Procacciatore di affari Per la Ricerca di Clientela Per conto dell’ Agenzia Immobiliare”. Leggi il resto »

Popularity: 25%

Malattia del lavoratore subordinato e licenziamento per giusta causa

Scritto da Avv. Annaclara Conti il luglio - 26 - 2011

Recentemente la Corte di Cassazione (con sentenza n. 6375 del 21 marzo 2011) è tornata ad occuparsi della questione delle assenze dal lavoro per malattia durante le quali il dipendente è stato colto a svolgere altro che curarsi il malanno, solo apparentemente discostandosi dal consolidato principio giurisprudenziale a stregua del quale lo svolgimento, da parte del dipendente assente per malattia, di altra attività – sia essa lavorativa, hobbistica o ludica – è comportamento che può legittimare l’adozione del licenziamento non solo ove l’espletamento di tale attività permetta di escludere l’esistenza della patologia lamentata, ma anche quando possa compromettere la guarigione o ritardarla (si veda da ultimoCass. 24 aprile 2008, n. 10706).

Leggi il resto »

Popularity: 20%

Scadenzario fiscale Agosto 2011

Scritto da Redazione il luglio - 25 - 2011

(A Cura del Collega Avv. Massimo de Divitiis di Trieste)

Cari Colleghi, visto che Agosto e’ il mese tradizionalmente dedicato alle Ferie, godetevi, oltre al sole, anche questo non indifferente pacchetto di scadenze cortesemente predispostoci dai nostri Governanti per il mese entrante.

Non per cadere nel qualunquismo alla SpiderTruman, ma le Camere in Agosto chiuderanno … e noi … potremo fare altrettanto?

Ma visto che nel nostro paese, comunque e sempre … “basta che ce sia o’ sole!”, permettemi di augurare a Tutti:

BUONE FERIE!

 

Leggi il resto »

Popularity: 11%

La Posta Certificata è un obbligo per le imprese

Scritto da Redazione il luglio - 20 - 2011

A decorrere dal 29 novembre 2011 sarà obbligatorio per tutte le imprese  sia piccole che grandi, la comunicazione al registro imprese  delle Camere di Commercio la PEC.

La PEC si puo’ richiedere sul portale www.postacertificata.gov.it in forma gratuita oppure presso associazioni di categoria quali ad esempio le  Confesercenti territoriali o presso altri organismi quali Albi professionali di appartenenza. Da poco tempo anche i Notai sono stati abilitati per rilasciare la PEC al momento della stipula dell’ atto di costituzione di Società. A loro volta anche gli enti pubblici di qualsiasi ordine e grado dovranno fornirsi di posta certificata, questo nell’intento di eliminare la carta ed i relativi costi di spedizione.

Ma qual’ è la differenza con un normale indirizzo mail? La PEC presenta una differenza diremmo sostanziale: sarà l’equivalente di una raccomandata cartacea con il relativo avviso di ricevimento. Garantisce dunque la consegna del messaggio ma al tempo stesso l’identità del destinatario.  Possiamo dire che la differenza con una normale e-mail sta proprio nel valore legale della  PEC. La ricevuta prodotta e gli allegati che il sistema andranno a produrre, costituiranno prova di ricezione inequivocabile. Altra cosa importante da sapere che il sistema richiede che sia il mittente che il destinatario siano entrambi in possesso di casella di posta certificata. Le comunicazioni che arrivano sulla ns posta certificata sono “legalmente” letti per il mittente. Naturalmente la PEC proprio perchè ha valore di Raccomandata, andrà usata dall’impresa per scopi attinenti l’impresa e non per scopi personali. Gian luca Burattelli

Popularity: 10%