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Archivio per la categoria: ‘Annaclara Conti’
Interpretazione dell’art. 32, comma 5, della l. 183/2010
Nel potere direttivo non vi è solo il comando, vi è anche la sorveglianza: attività di controllo che accompagna e segue il comando
La Cassazione con le sentenza nn. 12568 e 13789 del giugno 2011 (che possono leggersi sul n. 5/2011 della Rivista dell’Abi, il Notiziario i Giurisprudenza del Lavoro) torna sul tema dell’uso di investigatori privati incaricati di accertare che i dipendenti non commettano illeciti a danno del patrimonio del datore di lavoro, giacchè come affermava Ludovico Barassi nel potere direttivo non vi è solo il comando, vi è anche la sorveglianza: attività di controllo che accompagna e segue il comando. Leggi il resto »
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L’incertezza del diritto nella disciplina delle decadenze prevista (anche) per i contratti a termine dal collegato lavoro e dal c.d. decreto mille proroghe
A distanza di circa un anno dall’entrata in vigore del legge n. 10 del 26 febbraio 2011, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 225 del 29 dicembre 2010 (c.d. decreto mille proroghe) cominciano a vedersene gli effetti pratici soprattutto, per quel che qui interessa, rispetto al suo difficile raccordo col c.d. collegato lavoro (legge n. 183 del 2010) e con le novità da quest’ultimo introdotte in materia di lavori flessibili e contratti a tempo determinato e termini di decadenza. Leggi il resto »
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La violazione dell’art. 4 Statuto Lavoratori, legittimazione ed interesse ad agire
Con la decisione del 19 marzo 2011 la Corte d’Appello di Napoli affronta la questione relativa al potere del singolo lavoratore di agire per la declaratoria d’illegittimità dell’installazione e dell’uso di un impianto audiovisivo in difetto di preventivo consenso delle r.s.a. (nel caso di specie si trattava di un impianto di localizzazione satellitare basato sulla tecnologia c.d. Gps – Global Positioning System – collocato su automezzi aziendali, capace di individuare l’esatta posizione della vettura, nonché di seguirne con precisione il percorso) e per la conseguente rimozione dell’apparecchio o dell’inibizione del controllo, ove, però, dalla detta violazione dell’art.4, 2° comma, legge n. 300 del 1970, non siano derivati pregiudizi o conseguenze di sorta a carico del lavoratore ricorrente (cfr. App. Catania 24 dicembre 2005, per procedere all’installazione è necessario tentare l’accordo con tutte le rappresentanze sindacali presenti nell’azienda che intenda introdurre l’apparecchiatura di controllo, in mancanza di che ci si può rivolgere alla Direzione provinciale del lavoro, oggi Direzione Territoriale del Lavoro). Leggi il resto »
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Aspettativa non retribuita e immodificabilità unilaterale del contratto di lavoro
Con la recente sentenza 26 aprile 2011, n° 9346 la Cassazione (che può leggersi in Not. Giur. Lav. 2011, n. 4) ha affermato che a prescindere dalla computabilità o meno di talune assenze ai fini del computo del periodo di comporto, e a maggior ragione laddove per tale motivo esso non sia stato superato, risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio dell’immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell’obbligazione retributiva, sia, nel caso di specie, con la norma contrattuale collettiva che espressamente subordina la concessione dell’aspettativa alla richiesta del lavoratore interessato.
I giudici di legittimità hanno in sostanza ribadito il principio fondamentale nella disciplina dei rapporti di lavoro subordinato, secondo cui la retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (artt. 1206, 1256, 1258 c.c.), ovvero sia stato stipulato un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro, in forza del quale le parti convengano che per un certo tempo non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni. Leggi il resto »
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Malattia del lavoratore subordinato e licenziamento per giusta causa
Recentemente la Corte di Cassazione (con sentenza n. 6375 del 21 marzo 2011) è tornata ad occuparsi della questione delle assenze dal lavoro per malattia durante le quali il dipendente è stato colto a svolgere altro che curarsi il malanno, solo apparentemente discostandosi dal consolidato principio giurisprudenziale a stregua del quale lo svolgimento, da parte del dipendente assente per malattia, di altra attività – sia essa lavorativa, hobbistica o ludica – è comportamento che può legittimare l’adozione del licenziamento non solo ove l’espletamento di tale attività permetta di escludere l’esistenza della patologia lamentata, ma anche quando possa compromettere la guarigione o ritardarla (si veda da ultimoCass. 24 aprile 2008, n. 10706).
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Lavoro somministrato a termine: il Tribunale di Vicenza esclude la necessità della specificazione delle causali giustificative
Con sentenza del 17 febbraio 2011, il Tribunale di Vicenza cerca di far chiarezza sul dibattuto problema delle causali della somministrazione a termine, fissando alcuni importanti principi, che, pur non del tutto condivisibili, meritano la massima considerazione per il rigore logico-sistematico col quale sono stati elaborati.
In primo luogo il giudice vicentino ha stabilito che la direttiva comunitaria 1999/70/CE del Consiglio d’Europa relativa all’accordo quadro sul contratto di lavoro a tempo determinato, di cui il d. lgs. n. 368/2001 sui contratti a termine è atto di recepimento nello Stato, non può essere applicata alla somministrazione a termine, ex artt. 20 e ss., d. lgs. n. 276/2003, in quanto dispone intorno a rapporti instaurati direttamente tra lavoratore e datore di lavoro, mentre il contratto di somministrazione è rapporto intercorrente tra tre soggetti, in cui il datore di lavoro è l’agenzia di somministrazione, e rispetto al quale il legislatore comunitario formula (a differenza che per il contratto a tempo determinato) una prognosi positiva in termini di valore sociale economico per la capacità che le parti sociali ritengono abbia al fine di aprire l’accesso al mondo del lavoro e consentire l’inserimento graduale di lavoratori svantaggiati, anche in tempi di recessione economica. Leggi il resto »
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Licenziamento per giusta causa: chi timbra per altri il cartellino marcatempo lede irreparabilmente il vincolo fiduciario col proprio datore di lavoro
La Cassazione, con la sentenza 7 dicembre 2010, n° 24796, torna ad occuparsi del contenuto concreto della clausola generale di risoluzione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro per giusta causa, definita dal legislatore come quella che “non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto” (art. 2119 c.c.), con esclusione, perciò, dell’obbligo del preavviso, o, prima della scadenza del termine, ove il contratto sia a tempo determinato.
In particolare la decisione, che ha a oggetto il caso di un lavoratore che aveva timbrato il cartellino marcatempo al posto di una collega, conferma che nel caso di licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore deve essere valutato sotto il profilo oggettivo e soggettivo con particolare riguardo all’elemento fiduciario, la cui intensità si pone come parametro della gravità dei comportamenti idonei a incidere sulla fiducia che costituisce l’elemento essenziale del rapporto di lavoro. Leggi il resto »
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Le fasce orarie di reperibilità ed il giustificato motivo di assenza
L’obiettivo di ridurre il forte tasso di assenteismo, sul quale si manifestò un primo consenso in sede sindacale nel 1977 con l’accordo interconfederale del 26 gennaio di quell’anno, è stato realizzato dal legislatore, com’è noto, con la previsione di un sistema di controlli attraverso l’istituzione di fasce orarie di reperibilità, all’interno delle quali i lavoratori malati, anche autorizzati ad uscire dai propri medici di fiducia, devono assicurare la loro presenza nel proprio domicilio per consentire l’effettuazione tempestiva degli accertamenti: prima ancora dell’intervento legislativo che lo ha reso obbligatorio, il rispetto delle fasce orarie è stato, perciò, recepito in termini di precetto proprio in sede di contrattazione collettiva (nel contratto collettivo dei tessili e in qualche altro settore).
L’art. 5, comma 9, e seguenti, della legge n. 638 del 1983, ha tradotto in norma dello stato le regole applicate da alcuni contratti collettivi, demandando, però, la determinazione a convenzioni tra l’Inps e le Regioni o in mancanza ai decreti ministeriali. Il comma 13 dell’art. 5, citato, poi, prevedeva l’emanazione di un altro decreto ministeriale da parte del Ministero del lavoro di concerto col Ministero della sanità al fine di stabilire “le modalità per la disciplina e l’attuazione dei controlli medici secondo i criteri di cui al comma 10”. Leggi il resto »
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