Lo Statuto

STATUTO NAZIONALE

Associazione Nazionale Agenti e Mediatori di Affari

Approvato il 24 giugno 2010

Art. 1
Composizione e sede

L’Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d’Affari (ANAMA) ha sede in Roma, in

via Nazionale, 60 – 00184.

ANAMA  è la Federazione di categoria, promossa e organizzata sindacalmente da Confesercenti, che opera in rappresentanza degli operatori del settore dell’intermediazione immobiliare e mediatori creditizi associati alla Confederazione.

L’ANAMA si colloca, dal punto di vista  organizzativo, nell’ambito dell’apposita macroarea istituita ai sensi dello Statuto e del regolamento di attuazione nazionali della Confesercenti e si articola, a livello territoriale, in:

  • ANAMA Regionali;
  • ANAMA Provinciali.

L’ANAMA è una organizzazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

Art. 2
Scopi

L’ ANAMA

  • tutela gli interessi degli associati e le esigenze della categoria degli operatori del settore dell’intermediazione immobiliare e mediatori creditizi, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, e promuove il loro sviluppo professionale, economico e sociale;
  • promuove e sostiene l’attività sindacale dei soggetti rappresentati;
  • indirizza e coordina le iniziative e le attività delle imprese aderenti;
  • assicura, in accordo con la Confesercenti, la rappresentanza delle imprese associate negli organismi pubblici e privati;
  • firma i contratti e gli accordi nazionali del settore, d’intesa con la Confesercenti;
  • promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati, anche attraverso apposite strutture e/o promuovendo la costituzione di società nonché di specifici organismi aventi lo scopo di patronato, di assistenza sociale e di formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività di impresa;
  • sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico e professionale nell’interesse delle imprese rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale.

Art. 3
Sistema elettorale

Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti possono svolgersi secondo i sistemi che seguono:

a) Per l’elezione del Presidente Nazionale:

  • viene, in ogni caso, eletto dall’Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;
  • il voto è a scrutinio segreto;
  • in caso di candidato unico, il voto è palese.

Possono partecipare all’elezione i candidati che siano stati proposti, nei termini specificati:

  • da almeno 3 organizzazioni regionali;
  • ovvero 15 organizzazioni provinciali;
  • ovvero dal 20% dei componenti dell’Assemblea Nazionale.

b) La Presidenza Nazionale viene eletta dalla Assemblea con votazione palese ed è   formata da almeno il 70% di imprenditori;

c) La Giunta Nazionale e il/i Vice Presidente/i sono eletti, con votazione palese, dalla Presidenza Nazionale.

L’ ANAMA Nazionale e le articolazioni territoriali della Federazione effettuano le proprie Assemblee elettive di norma ogni quattro anni, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale della Confesercenti.

Resta ferma la possibilità, per le Federazioni Provinciali, di adottare sistemi elettorali semplificati, con garanzia dei princìpi di democrazia e trasparenza.

Art. 4
Requisiti di ammissione

Sono associati ANAMA gli associati Confesercenti che operano nel settore dell’intermediazione immobiliare e dei mediatori creditizi, in regola con le norme in tema di requisiti di ammissione, contribuzione e rispetto dei doveri dell’associato all’uopo previste dallo Statuto Nazionale della Confesercenti.

Per le disposizioni disciplinari si fa espresso rinvio alle pertinenti norme stabilite dallo Statuto e dal regolamento di attuazione nazionali della Confesercenti.

Possono chiedere di aderire all’ ANAMA altre organizzazioni di soggetti di cui all’art. 1, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica dello Statuto dell’ ANAMA e della Confesercenti.

L’ammissione alla Federazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi dell’Associazione, nell’ambito degli scopi di quest’ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale Confesercenti.

Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con l’ ANAMA, di intesa con la Confesercenti Nazionale.

Art. 5
Organi e durata

Sono organi dell’ ANAMA

a) l’Assemblea;

b) la Presidenza;

c) la Giunta;

d) il Presidente;

e) il Collegio di Garanzia.

Le cariche ricoperte in relazione a detti organi hanno la durata di quattro anni.

Art. 6
Assemblea Nazionale

L’Assemblea è il massimo organo di indirizzo politico generale della Federazione.

È costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e da altri rappresentanti delle organizzazioni territoriali, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa.

Il membro dell’Assemblea che cessa di ricoprire, nell’organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell’Assemblea Nazionale, decade automaticamente da tale carica.

L’Assemblea sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell’organizzazione di appartenenza. L’Assemblea può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni all’ ANAMA al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.

In ogni caso l’Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.

L’Assemblea:

  • fissa le direttive per l’attuazione della politica associativa;
  • approva le modifiche dello Statuto;
  • valuta l’attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni;
  • valuta e controlla l’operato degli organi;
  • decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno. Essa è convocata dal Presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l’assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove, entro 15 giorni dalla richiesta, il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia.

Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea.

Art. 7
Assemblea in sede elettiva

Alla scadenza di ogni quadriennio, l’Assemblea è costituita, nella sua prima riunione, in Assemblea Elettiva. La regolare costituzione dell’Assemblea in sede Elettiva implica che ogni organizzazione territoriale sia rappresentata, nel suo seno, in misura proporzionale al numero dei propri iscritti, al momento della convocazione dell’organo stesso.

L’Assemblea in sede elettiva:

  • elegge il Presidente, coinvolgendo l’Organizzazione confederale nazionale;
  • elegge la Presidenza, che deve essere composta dai rappresentanti delleorganizzazioni territoriali;
  • esamina l’attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
  • elegge il Collegio di Garanzia;
  • delibera, d’intesa con la Confesercenti Nazionale, lo scioglimento dell’Associazione, con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell’Assemblea.

Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea.

Art. 8
Presidenza Nazionale

La Presidenza Nazionale è il massimo organo di direzione politico sindacale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall’Assemblea.

La Presidenza è convocata dal Presidente.

Nell’ipotesi in cui 1/4 dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia.

La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.

Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell’organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica.

Le delibere della Presidenza Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza Nazionale.

Art. 9
Funzioni della Presidenza

La Presidenza Nazionale:

  • elegge, nel suo seno, il Vice Presidente Vicario ed  uno o più  vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
  • elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta.

Il Presidente, in tale indicazione, garantisce un’adeguata presenza dei responsabili dei territori;

  • controlla l’attuazione, da parte degli organi statutari, delle decisioni assunte;
  • può revocare il Presidente, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi.

Art. 10
Giunta Nazionale

La Giunta è l’organo di direzione gestionale e di coordinamento della Federazione.

E’ composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e da altri membri. La Giunta è convocata dal Presidente.

La Giunta decide a maggioranza semplice dei presenti.

Le delibere della Giunta Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Nazionale.

Art. 11
Funzioni della Giunta Nazionale

La Giunta Nazionale:

  • approva le deleghe da attribuire ai Vice Presidenti;
  • nomina e revoca, di intesa con la Confesercenti, i rappresentanti dell’Associazione negli enti a carattere nazionale e internazionale;
  • attua le delibere della Presidenza e dell’Assemblea Nazionale;
  • coordina e verifica le attività delle associazioni territoriali;
  • esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.

Art. 12
Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’ ANAMA e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento.

Ha la responsabilità politica dell’Associazione.

Sottoscrive, in nome e per conto dell’Associazione, ogni atto di natura negoziale.

Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l’Assemblea, la Presidenza e la Giunta.

Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, al Vice Presidente Vicario o ad altro Vice Presidente o a un membro della Presidenza o della Giunta.

Spettano al Presidente o ad un suo delegato i poteri inerenti l’ordinaria amministrazione.

Art. 13
Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente svolgendone le funzioni in caso di assenza o impedimento ed esercita, negli stessi casi, la legale rappresentanza dell’associazione.

Il Vice Presidente può, inoltre, ricevere deleghe dal Presidente su ambiti particolari di attività.

Art. 14
Rappresentanza, fondo comune e responsabilità per le obbligazioni

L’ ANAMA, a livello nazionale, regionale e provinciale, ha esclusivamente la rappresentanza politica e sindacale e non gode di autonomia amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

Il fondo dell’ ANAMA è costituito unicamente dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell’Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

L’assunzione di obbligazioni ed oneri di qualsiasi importo e natura da parte dell’ ANAMA necessita dell’autorizzazione dei responsabili delle Organizzazioni Confesercenti del livello corrispondente all’articolazione della Federazione. In mancanza di detta autorizzazione, delle obbligazioni contratte risponde chi ha agito in nome e per conto della Federazione di categoria.

Art. 15
Principi e Regole

I titolari delle cariche, ad ogni livello territoriale, si impegnano al rispetto del Codice Etico.

I componenti di organi collegiali previsti dal presente Statuto a qualsiasi livello, assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive dall’organo collegiale cui appartengono, sono dichiarati decaduti dalla rispettiva Presidenza.

Art. 16
Incompatibilità

Le cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario e Vice Presidente della Federazione sono incompatibili con l’assunzione di incarichi di carattere politico e di funzioni di governo o amministrative nelle istituzioni a livello centrale o locale, nonché di incarichi esecutivi nei partiti politici.

L’assunzione di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalle cariche ricoperte.

L’eventuale candidatura a competizione elettorale comporta, per tutta la durata della campagna elettorale, la sospensione, su indicazione della Giunta, dalle cariche ricoperte.

Art. 17
Presidenza onoraria

La Presidenza Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria dell’ANAMA a coloro che hanno acquisito meriti particolari.

Il Presidente onorario ha diritto di partecipazione ai lavori dell’organo dal quale gli è stata conferita la Presidenza onoraria.

Art. 19
Trasparenza

Il Presidente Nazionale ha facoltà di accesso alla documentazione del Centro Confederale, ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art. 19
Tutela del nome

Nel caso in cui il nome ed il logo dell’ ANAMA vengano utilizzati da organizzazioni estranee, l’ ANAMA Nazionale, di intesa con la Confesercenti, deve intraprendere le necessarie azioni di tutela.

Il nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale e possono essere utilizzati da ANAMA secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art. 20
Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art. 21
Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione.

E’ abrogato il precedente Statuto dell’ ANAMA