MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 89 N.39
Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
all’articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Per l’esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti;
all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile:
con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate
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