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Nei giorni scorsi la commissione Giustizia di Montecitorio ha iniziato l’esame della proposta di legge 2380 presentata da un gruppo di deputati dei Comunisti Italiani con primo firmatario Galante Severino che modifica l’articolo 1755 del codice civile sul pagamento della provvigione al mediatore. Chiara la motivazione del provvedimento, infatti si legge nella premessa del testo la volontà di rendere inequivocabile la norma che è apparentemente chiara. L’articolo 1755 afferma infatti che “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”, ma spesso, sostengono i deputati dei Comunisti italiani, questa formula viene stravolta nella pratica da molti modelli contrattuali, in particolare nel comparto immobiliare, con clausole abusive “che ribaltano questo principio e praticamente obbligano a pagare comunque al mediatore la provvigione anche in caso di rinuncia o di rifiuto alla conclusione dell’affare”. Ovviamente la questione non è stata analizzata bene prima di porla all’attenzione dei legislatori. Una proposta di far diventare l’agente mono mandatario penalizzerà una delle due parti che potrebbe così trovarsi, come accade in Francia, a dover pagare una provvigione ben più alta. Secondo gli addetti ai lavori con questo provvedimento si snaturerebbe la figura del mediatore facendo venir meno il ruolo di garanzia ed imparzialità cui l’agente immobiliare è tenuto. E’ necessario ricordare che in materia di provvigione è già intervenuta la giurisprudenza affidandosi alla Corte di Cassazione. Per affare compiuto ai fini del diritto alla provvigione derivante da un contratto di mediazione, deve intendersi un atto da cui è scaturito un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione per effetto dell’attività intermediatrice, che consenta loro di agire per l’esecuzione di esso.
La caduta del Governo Prodi ha di fatto congelato l’iniziativa anche se rimane aperta una questione che darà da lavorare in futuro al tavolo della Consulta sull’intermediazione.
buon giorno, chiedo chiarimenti in merito alla sentenza della Corte di Cassazione sent. del 14.7.2009, n.16382 ,sez.III, Presidente Petti in particolare all’uso della modulistica che abitualmente usiamo (incarichi di vendita,proposta di acquisto ecc.).Grazie. filippo crocè