Cosenza: ANAMA si riorganizza!

Mercoledì 12 gennaio scorso si è tenuta presso la sede della Confesercenti Cosenza, la riunione che ha visto la nascita del centro di coordinamento ANAMA Provinciale Cosenza. Durante la riunione, guidata ...
Diritto alla “Mediazione immobiliare”: l’agente non comunica un’irregolarità urbanistica? Legittimo il rifiuto di corrispondere la provvigione pattuita.
L’acquirente che acquista casa senza essere opportunemente informato dell’esistenza di una irregolarità urbanistica lo legittima a non pagare la provvigione. Questo è quanto sancisce la Corte di Cassazione del 16 luglio scorso, con sentenza n. 16623. In pratica la mancata informazione del promissario acquirente sull’esistenza di una irregolarità urbanistica, che risulti ” non ancora sanata” e relativa all’immobile oggetto della promessa di vendita, legittima il rifiuto del medesimo promissario di corrispondere la provvigione. Ciò purchè la notizia possa o debba essere dedotta dal mediatore nello svolgimento della sua attività, ” in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell’immobile contenuta nell’atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi”.
Riflessione: mai accettare incarichi parziali e/o raccolti con sufficienza. Bisogna conoscere perfettamente lo stato in essere dei luoghi e la loro corrispondenza alle planimetrie catastali. Oltre all’esistenza dei Permessi, delle Concessioni e dell’Abitabilità.
Cass. civ., sez. III, 16 luglio 2010, n. 16623
diritto alla provvigione, irregolarità urbanistica, provvigione immobiliare
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