Il nuovo volto degli uffici

Il trend degli investimenti nel mercato immobiliare post Covid, in particolare per ciò che riguarda gli uffici, evidenzia come la pandemia ha rappresentato una svolta per l’intero settore, con un conseguent...
Diritto alla “Mediazione immobiliare”: l’agente non comunica un’irregolarità urbanistica? Legittimo il rifiuto di corrispondere la provvigione pattuita.
L’acquirente che acquista casa senza essere opportunemente informato dell’esistenza di una irregolarità urbanistica lo legittima a non pagare la provvigione. Questo è quanto sancisce la Corte di Cassazione del 16 luglio scorso, con sentenza n. 16623. In pratica la mancata informazione del promissario acquirente sull’esistenza di una irregolarità urbanistica, che risulti ” non ancora sanata” e relativa all’immobile oggetto della promessa di vendita, legittima il rifiuto del medesimo promissario di corrispondere la provvigione. Ciò purchè la notizia possa o debba essere dedotta dal mediatore nello svolgimento della sua attività, ” in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell’immobile contenuta nell’atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi”.
Riflessione: mai accettare incarichi parziali e/o raccolti con sufficienza. Bisogna conoscere perfettamente lo stato in essere dei luoghi e la loro corrispondenza alle planimetrie catastali. Oltre all’esistenza dei Permessi, delle Concessioni e dell’Abitabilità.
Cass. civ., sez. III, 16 luglio 2010, n. 16623
diritto alla provvigione, irregolarità urbanistica, provvigione immobiliare
Puoi essere il primo a lasciare un commento.