Cosenza: ANAMA si riorganizza!

Mercoledì 12 gennaio scorso si è tenuta presso la sede della Confesercenti Cosenza, la riunione che ha visto la nascita del centro di coordinamento ANAMA Provinciale Cosenza. Durante la riunione, guidata ...
Parliamo nuovamente di Antiriciclaggio per ricordare ai nostri iscritti ed al settore delle agenzie immobiliari l’importanza di stare “in regola” con questa materia. Andiamo avanti per punti:
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo 231/2007, gli Agenti Immobiliari sono tra i destinatari della normativa antiriciclaggio.
Ai fini della procedura di Adeguata Verifica delle clientela (art. 17) per operazioni al di sopra della soglia di € 15.000,00, segnaliamo in primo luogo l’obbligo di identificare il cliente – e l’eventuale titolare effettivo – e di verificarne l’identità. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti, che vi sono tenuti, di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza (art. 21).
Ai sensi dell’art. 36, gli Agenti Immobiliari devono conservare i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.
Possono quindi utilizzare:
a. i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività elaborando mensilmente le informazioni ivi contenute (art. 39, comma 1);
b. attivare l’AUI – Archivio Unico Informatico (art. 39, comma 3);
c. istituire il registro cartaceo della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservare i dati identificativi del cliente (art. 38). La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente nel rispetto di quanto previsto nei co. 3 e 4 dell’art. 38 .
Gli Agenti Immobiliari, inoltre, sono tenuti ad inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Al fine di facilitare l’individuazione dei casi sospetti, con decreto del Ministro dell’Interno su proposta della UIF, sono emanati e periodicamente aggiornati gli Indicatori di Anomalia (art. 41).
Le sanzioni sono di natura penale e amministrativo:
Sanzioni penali:
• la contravvenzione alle disposizioni contenute nel titolo II, capo I, concernenti l’obbligo di identificazione, è punita con la multa da € 2.600,00 a € 13.000,00 ( art.55 comma 1)
• l’omissione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false e’ punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da € 500,00 a € 5.000,00 (art. 55 comma 2).
• L’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da € 5.000,00 a € 50.000,00 ( art.55 comma 3)
• il mancato rispetto degli Obblighi di Registrazione di cui all’art. 36 è punito con la multa da € 2.600,00 a € 13.000,00 (art. 55 comma 4).
Sanzioni amministrative:
• l’omessa istituzione dell’Archivio Unico di cui all’articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000,00 a € 500.000,00 (art.57 comma 2);
• l’omessa istituzione del Registro della Clientela di cui all’articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all’articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 5.000,00 a € 50.000,00 (art.57 comma 3);
• l’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata (art. 57, comma 4). (Vedi documenti allegati)
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