Il nuovo volto degli uffici

Il trend degli investimenti nel mercato immobiliare post Covid, in particolare per ciò che riguarda gli uffici, evidenzia come la pandemia ha rappresentato una svolta per l’intero settore, con un conseguent...
La Cessione del Quinto, consiste nella decurtazione della busta paga o della pensione, che l’azienda o l’istituto previdenziale (c.d. terzi ceduti), esegue della rata del finanziamento, per poi versarla all’ente erogante lo stesso finanziamento.
I soggetti coinvolti nell’operazione sono: il richiedente, l’azienda o l’ente previdenziale, l’ente erogante il finanziamento e infine la compagnia assicurativa
Tale procedura nasce nel 1870, e i primi a ricorrervi furono i Bersaglieri che percepivano il salario.
Il Re D’Italia Umberto I, per tutelare la categoria dall’indebitamento, delegò chi gestivano il loro salario per il pagamento dei debiti, e fissò ad un quinto la quota massimo di indebitamento.
Gli Ufficiali Bersaglieri poterono commissionare gli Ufficiali pagatori a trattenere e versare per proprio conto, quanto dovuto ricevendo il netto dello stipendio dedotto del rimborso della rata del debito.
La Cessione del Quinto è regolata da un sistema normativo, basato sul contenuto del D.P.R. n. 180 del 5/1/1950 e dal relativo regolamento attuativo, il D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, per i dipendenti pubblici e statali, ripreso nella finanziaria 2005 (legge N. 80) per i dipendenti privati e pensionati ed infine integrato con la finanziaria 2006 e con il Decreto Ministeriale n. 313 del 2006.
L’istituto si caratterizza per alcuni elementi tipici:
La concessione della cessione del quinto, prevede l’avvio di un’istruttoria, con la consegna al cliente della documentazione precontrattuale in osservanza alle norme disposte dal D.Lgs. del 13 agosto 2010 n. 141 sulla trasparenza; e la sottoscrizione di detta documentazione.
Viene fatta richiesta della documentazione necessaria, utile per la concessione del finanziamento, all’azienda o istituto previdenziale; sottoscrizione del contratto di finanziamento con conseguente notifica dello stesso all’azienda di appartenenza o istituto previdenziale.
Infine l’erogazione del finanziamento a seguito del rilascio dell’atto di benestare all’operazione da parte dell’azienda o istituto previdenziale.
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