Cosenza: ANAMA si riorganizza!

Mercoledì 12 gennaio scorso si è tenuta presso la sede della Confesercenti Cosenza, la riunione che ha visto la nascita del centro di coordinamento ANAMA Provinciale Cosenza. Durante la riunione, guidata ...
La legge n. 124 del 2017, la c.d. Legge sulla Concorrenza, prevede all’articolo articolo 1, comma 63 e ss., la disciplina del “deposito prezzo al notaio”.
Si tratta di una norma, in base alla quale, in ambito di compravendita di un’immobile, i soldi vanno al notaio fino al momento della trascrizione della vendita, cioè fino al definitivo passaggio di proprietà.
Come funzione il deposito del presso al notaio
La norma in questione, prevede che al momento dell’acquisto dell’abitazione, tutte le somme corrisposte dall’acquirente al venditore o a titolo di pagamento delle imposte, devono confluire in un apposito conto del notaio, destinato a ricevere detti importi.
Le disposizioni contenute nella legge sulla concorrenza, disciplinano la corresponsione di somme al notaio, sia al fine di pagamento dei tributi sia come deposito, sancendo diversi fondamentali principi.
I principi sanciti dalla Legge sulla concorrenza
In tema di deposito di somme al notaio, la legge sulla Concorrenza sancisce questi principi fondamentali:
La normativa ha effetto retroattivo, questo vuol dire che si applica anche ai compromessi stipulati prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge sulla Concorrenza.
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