Luca Vitale : le novità del mercato immobiliare

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Riaperto, dall’1/1/2019 e fino al 31/12/2019, il termine per comunicare al RI/REA l’aggiornamento della propria posizione con le informazioni risultanti dagli ex ruoli ed elenchi o per iscriversi nella sezione speciale REA persone fisiche
Il comma 1134, lettera b) della legge n. 145/2018 * (Legge di bilancio 2019 in vigore dall’1/1/2019), ha riaperto i termini previsti dal D.M 26/10/2011, dall’1/1/2019 e fino al 31/12/2019, entro i quali le imprese che alla data del 12/05/2012 esercitavano l” ‘attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio, mediazione marittima e spedizione, ed erano iscritte nei ruoli ed elenchi soppressi dal D. Lgs. 59/2010, possono aggiornare la propria posizione nel Registro Imprese/Repertorio Economico Amministrativo (REA) tramite l’invio di una pratica telematica.
Entro lo stesso termine i soggetti che erano iscritti nei suddetti soppressi ruoli ed elenchi e che alla data del 12/05/2012 non svolgevano l’attività possono iscriversi nell’apposita sezione speciale REA persone fisiche al fine di conservare il requisito abilitante; si precisa chesolo tale adempimento, nell’ipotesi di avvio o ripresa dell’attività, consentirà di indicare nella SCIA – quale requisito professionale abilitante – tale iscrizione alla apposita sezione.
Le comunicazioni di aggiornamento o le richieste di iscrizione nella sezione speciale REA persone fisiche presentate al Registro Imprese/REA entro il nuovo termine del 31/12/2019, non saranno pertanto soggette all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per tardivo deposito.
Trascorso inutilmente tale termine, per le imprese attive e che non hanno provveduto all’aggiornamento delle informazioni sarà avviato il procedimento per l’inibizione alla continuazione dell’attività dell’impresa, mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese.
* Legge 145/2018, comma 1134, lettera b): “Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico sono disposte le seguenti proroghe di termini:
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