La Cassazione con le sentenze 2 febbraio 2012, n. 1461, 24 febbraio 2012, n. 2874 e 9 luglio 2012, n. 11465 conferma il proprio consolidato orientamento assunto in punto di nozione di giustificato motivo oggettivo del licenziamento, che comprende anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, deciso dall’imprenditore per far fronte a sfavorevoli situazioni, non contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, tanto da imporre un’effettiva necessità di riduzione dei costi. (altro…)